Dichiarazione di conformità fotovoltaico: quando serve

Chi rilascia la dichiarazione di conformità di un impianto fotovoltaico, quali allegati sono obbligatori, i 30 giorni per il deposito e la soglia dei 350 W.

Normativa e incentivi Pubblicato il 9 agosto 2026 9 min di lettura

In questa guida
  1. Che cosa attesta la dichiarazione di conformità
  2. Il percorso del documento, dalla firma al Comune
  3. Chi può firmarla
  4. Gli allegati obbligatori
  5. Sul fotovoltaico da balcone conta la soglia dei 350 watt
  6. Se la dichiarazione manca: la dichiarazione di rispondenza
  7. A che cosa ti serve davvero il documento
  8. Le sanzioni e chi le paga
  9. Il verdetto
  10. Domande frequenti

Alla fine dei lavori l’installatore consegna un foglio con due firme e una serie di allegati, e quel foglio finisce quasi sempre in un cassetto. È la dichiarazione di conformità, il documento che l’Agenzia delle Entrate chiede in caso di controllo sulla detrazione e che il notaio cerca quando vendi casa. Vale la pena sapere cosa deve contenere prima di firmare il saldo.

Che cosa attesta la dichiarazione di conformità

Il documento nasce dal Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, in vigore dal 27 marzo dello stesso anno, che disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La sua funzione è dichiarare una cosa sola, con un valore giuridico preciso: l’impianto è stato eseguito a regola d’arte, cioè secondo le norme tecniche di riferimento, da un’impresa che possiede i requisiti per farlo.

Nel corpo del documento compaiono i dati del committente e dell’immobile, la descrizione dell’impianto e la tipologia di intervento, i riferimenti normativi applicati, l’elenco dei materiali impiegati con le rispettive certificazioni e l’esito delle verifiche finali. Chiudono le due firme obbligatorie.

Per il fotovoltaico il decreto si applica alla parte elettrica dell’impianto, che è poi tutto ciò che sta a valle dei moduli: cablaggi in corrente continua, inverter, quadri, protezioni, collegamento al punto di consegna. L’articolo 2 del decreto include esplicitamente gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominali, e quella soglia definisce il perimetro. Sopra i 20 kW il DM 37/2008 non si applica e la conformità viene attestata con una dichiarazione di esecuzione a regola d’arte ai sensi della Legge 186 del 1968, che resta la norma generale.

Il percorso del documento, dalla firma al Comune

Il foglio ha tre destinazioni e una scadenza, e conoscerle serve a capire cosa devi pretendere e cosa arriva dopo.

Schema del percorso della dichiarazione di conformità in cinque tappe: l'impresa abilitata esegue i lavori, titolare e responsabile tecnico firmano il documento con i suoi allegati, una copia va subito al committente a fine lavori, entro trenta giorni l'impresa deposita la dichiarazione allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, il Comune inoltra una copia alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'impresa.
Il termine dei 30 giorni riguarda il deposito in Comune: la copia al committente arriva subito, alla fine dei lavori.

La copia al committente è la prima e la più importante per te. Va consegnata alla conclusione dei lavori, completa di tutti gli allegati, ed è quella che finisce nel fascicolo di casa. Conservala insieme a fatture e schede tecniche dei componenti.

Il deposito allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove si trova l’impianto avviene entro 30 giorni dalla fine dei lavori, a cura dell’impresa. Molti Comuni oggi accettano l’invio telematico tramite portale o posta elettronica certificata.

L’inoltro alla Camera di Commercio competente per la sede dell’impresa esecutrice è il passaggio finale e lo fa il Comune. Serve a chiudere il cerchio dei controlli sulle imprese abilitate.

Se a fine cantiere ricevi solo la prima pagina firmata, la dichiarazione è incompleta. Gli allegati sono parte integrante del documento, e chiederli mentre l’impresa è ancora sul lavoro è molto più semplice che rincorrerli due anni dopo.

Chi può firmarla

La dichiarazione può uscire soltanto da un’impresa installatrice abilitata, con tre requisiti in fila: iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, possesso dei requisiti tecnico-professionali per la lettera A del DM 37/2008, quella degli impianti elettrici, e un responsabile tecnico nominato, in possesso dei titoli di studio o dell’esperienza previsti dal decreto.

Le firme sul documento sono due e distinte: quella del titolare o legale rappresentante dell’impresa e quella del responsabile tecnico. Sono ruoli diversi anche quando coincidono nella stessa persona.

Ne discendono due conseguenze che vale la pena mettere per iscritto.

La prima riguarda il fai da te. Un privato che monta da sé un impianto non ha modo di rilasciarsi una dichiarazione di conformità, perché il documento presuppone un’impresa abilitata che si assume la responsabilità dell’esecuzione. Quando la dichiarazione è dovuta, l’installazione va affidata a un’impresa.

La seconda riguarda le fonti rinnovabili. Diverse letture tecniche segnalano che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili l’abilitazione elettrica generica può non bastare, e che serve una qualificazione specifica in capo all’impresa. È un punto da verificare con l’installatore prima dell’incarico, insieme alla visura camerale che riporta le lettere di abilitazione.

Gli allegati obbligatori

Una dichiarazione senza allegati vale poco, e l’elenco è definito.

AllegatoContenutoQuando
Relazione sui materialitipologie dei materiali installati e loro conformitàsempre
Schema dell’impianto realizzatolo stato di fatto a lavori conclusisempre
Certificato di riconoscimento dei requisiticopia del documento che abilita l’impresasempre
Progettoelaborato tecnico dell’impiantoquando previsto dall’articolo 5
Riferimento a dichiarazioni precedenticollegamento a interventi già dichiaratise esistono

Lo schema dell’impianto realizzato merita attenzione, perché è l’allegato che più spesso arriva approssimativo. Deve descrivere l’impianto come è stato effettivamente eseguito, con la posizione delle protezioni, le sezioni dei conduttori e i dispositivi di interfaccia. Uno schema copiato dal catalogo del kit descrive un impianto ideale che potrebbe non essere il tuo.

Sul progetto la regola guarda alla potenza dell’utenza dell’immobile. L’articolo 5 del decreto lo rende obbligatorio a cura di un professionista iscritto all’albo quando l’impianto elettrico dell’edificio supera i 6 kW di potenza impegnata, oltre che in altri casi legati alla superficie e alla destinazione d’uso. Sotto quelle soglie il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Il metro di misura è quindi la potenza impegnata dell’immobile, e su un’abitazione con contatore da 3 o 4,5 kW il progetto del professionista di norma resta fuori dal quadro.

Sul fotovoltaico da balcone conta la soglia dei 350 watt

Qui la domanda diventa concreta per la maggior parte di chi legge, e la risposta dipende da un numero.

I kit plug and play fino a 350 W seguono la procedura più leggera prevista dalla norma CEI 0-21: la Comunicazione Unica al distributore si presenta allegando il solo documento d’identità del cliente, e restano fuori lo schema unifilare, la dichiarazione di conformità del sistema di produzione e il regolamento di esercizio. La logica è che un apparecchio di questo tipo si collega a una presa come qualsiasi altro elettrodomestico.

Da 351 a 800 W il quadro cambia. La comunicazione va accompagnata dallo schema elettrico unifilare, dalla dichiarazione di conformità del sistema di produzione e dei dispositivi di conversione e interfaccia, e dal regolamento di esercizio semplificato, l’allegato G-bis della CEI 0-21. In pratica serve un elettricista abilitato che monti o verifichi l’installazione e firmi.

Oltre gli 800 W si entra nel Modello Unico, con la dichiarazione di conformità sempre richiesta insieme al resto della documentazione. Il confronto completo fra le tre fasce, con i documenti richiesti a ciascuna, sta nella guida al Modello Unico fotovoltaico.

Un aspetto pratico che conviene anticipare: la dichiarazione riguarda anche la presa dedicata. Se per collegare il kit fai realizzare una linea propria dal quadro, con il suo interruttore magnetotermico differenziale, quel lavoro è un intervento sull’impianto elettrico dell’abitazione e la sua dichiarazione di conformità è dovuta a prescindere dalla taglia del generatore. La sequenza completa degli adempimenti la trovi nella guida su come installare un fotovoltaico da balcone.

Se la dichiarazione manca: la dichiarazione di rispondenza

Capita spesso, soprattutto comprando casa: l’impianto c’è, funziona, e della sua dichiarazione non esiste traccia. Per questi casi il decreto prevede un documento sostitutivo, la dichiarazione di rispondenza, in sigla DiRi.

Il presupposto è temporale. La DiRi riguarda gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/2008, e la finestra utile in pratica parte dal 13 marzo 1990, quando entrò in vigore la Legge 46/90. Per un impianto costruito dopo il 2008 senza dichiarazione la strada della DiRi resta chiusa: lì il documento andava emesso e non lo è stato.

Il contenuto è diverso da quello di una dichiarazione di conformità. La DiRi attesta la rispondenza alla normativa vigente all’epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e della destinazione d’uso, e si basa su un sopralluogo con verifiche strumentali.

Chi può rilasciarla dipende dall’obbligo di progetto:

  • senza obbligo di progetto: un professionista iscritto all’albo oppure il responsabile tecnico di un’impresa abilitata, in entrambi i casi con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico di riferimento;
  • con obbligo di progetto: soltanto il professionista iscritto all’albo, sempre con i cinque anni di esperienza.

Per un impianto fotovoltaico recente questo scenario è raro. Diventa concreto quando acquisti un immobile con un impianto degli anni Duemila, magari mai aggiornato, e serve mettere ordine nei documenti prima del rogito.

A che cosa ti serve davvero il documento

Al di là dell’obbligo, la dichiarazione entra in gioco in quattro momenti della vita di un impianto.

La detrazione fiscale. Fra i documenti da conservare per l’agevolazione sugli impianti fotovoltaici compaiono le fatture con il dettaglio di materiali e opere, i bonifici parlanti con causale, codice fiscale e partita IVA, le schede tecniche dei componenti e la dichiarazione di conformità dell’installatore. L’Agenzia delle Entrate può chiederli in fase di controllo, quindi vanno tenuti per tutto il periodo di fruizione della detrazione e oltre, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Come funziona l’agevolazione sui kit da balcone lo abbiamo dettagliato nella guida alla detrazione fiscale per il fotovoltaico da balcone.

La compravendita. Nel trasferimento di un immobile la documentazione degli impianti è oggetto di verifica, e la sua mancanza diventa materia di trattativa fra le parti o di richiesta di regolarizzazione prima del rogito.

L’assicurazione. In caso di sinistro di origine elettrica, incendio compreso, la compagnia verifica la conformità dell’impianto. Un impianto privo di documentazione mette il proprietario in una posizione debole, anche quando l’esecuzione era corretta.

Le pratiche con il distributore e il GSE. La dichiarazione entra negli allegati della Comunicazione Unica sopra i 350 W e del Modello Unico sopra gli 800 W, quindi senza quel foglio la connessione formale non si chiude. Come si presentano le pratiche verso il GSE lo trovi nella guida al GSE per il fotovoltaico.

Le sanzioni e chi le paga

L’articolo 15 del DM 37/2008 prevede per la mancata o incompleta emissione della dichiarazione una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, applicata all’impresa e graduata sull’entità e complessità dell’impianto, sul grado di pericolosità e sulle altre circostanze della violazione.

L’importo in sé è contenuto, e il costo vero sta altrove. Un impianto senza dichiarazione è un impianto che non può accedere alla detrazione, che complica una vendita e che indebolisce la posizione del proprietario davanti a un’assicurazione. Per questo la regola pratica è semplice: il saldo dei lavori si paga a documento consegnato, allegati inclusi.

Un controllo di dieci minuti sul foglio ricevuto evita quasi tutti i problemi successivi. Verifica che ci siano i dati corretti dell’immobile, entrambe le firme, l’elenco dei materiali, lo schema dell’impianto realizzato e la copia del certificato dei requisiti dell’impresa. Se manca qualcosa, il momento per chiederlo è quello.

Il verdetto

La dichiarazione di conformità è il documento base di ogni impianto elettrico, fotovoltaico compreso, e la sua logica sta in una frase: qualcuno di abilitato si assume per iscritto la responsabilità di come l’impianto è stato fatto.

Tre cose da tenere a mente. La prima è la soglia dei 350 W: sotto, un kit plug and play si comunica al distributore con il solo documento d’identità; sopra, la dichiarazione diventa parte della pratica e serve un’impresa abilitata. La seconda sono gli allegati, che fanno il documento tanto quanto la pagina firmata: relazione materiali, schema dell’impianto realizzato, certificato dei requisiti e, dove previsto, progetto. La terza sono i 30 giorni per il deposito allo Sportello Unico per l’Edilizia, un adempimento dell’impresa che vale la pena verificare sia stato eseguito.

Se il tuo impianto sta dentro gli 800 W e vuoi capire quale pratica ti riguarda, il quadro completo delle fasce di potenza e dei documenti richiesti sta nella guida ai permessi per il fotovoltaico da balcone.

Domande frequenti

Cos'è la dichiarazione di conformità di un impianto fotovoltaico?

È il documento con cui l'impresa che ha eseguito i lavori attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte, secondo il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008. Contiene i dati dell'impianto, i riferimenti normativi, l'elenco dei materiali usati e le firme del titolare dell'impresa e del responsabile tecnico. Senza questo documento l'impianto risulta privo della sua certificazione di base.

Chi rilascia la dichiarazione di conformità?

Soltanto un'impresa installatrice abilitata, iscritta al registro delle imprese e in possesso dei requisiti tecnico-professionali per la lettera A del DM 37/2008, quella degli impianti elettrici. Il documento porta due firme, quella del titolare o legale rappresentante e quella del responsabile tecnico. Un privato che monta l'impianto da solo non può rilasciarla a se stesso.

Serve la dichiarazione di conformità per un fotovoltaico da balcone?

Dipende dalla potenza. Per i kit plug and play fino a 350 W la Comunicazione Unica al distributore si presenta con il solo documento d'identità, senza dichiarazione di conformità né schema unifilare. Oltre i 350 W e fino agli 800 W la dichiarazione diventa necessaria, insieme allo schema unifilare e al regolamento di esercizio semplificato.

Entro quanto tempo va depositata la dichiarazione di conformità?

L'impresa la consegna al committente alla fine dei lavori e la deposita entro 30 giorni presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in cui si trova l'impianto. Il Comune inoltra poi una copia alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'impresa esecutrice.

Quali allegati sono obbligatori?

La relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema dell'impianto realizzato, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa e, quando previsto, il progetto. Va indicato anche il riferimento a eventuali dichiarazioni precedenti o parziali. Una dichiarazione consegnata senza allegati è incompleta.

Cosa succede se la dichiarazione di conformità manca?

Per l'impresa scatta una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro secondo l'articolo 15 del DM 37/2008, graduata sulla complessità dell'impianto e sul grado di pericolosità. Per il proprietario le conseguenze sono pratiche: la detrazione fiscale richiede il documento fra quelli da conservare, e la sua assenza pesa in caso di vendita dell'immobile o di sinistro.

Cos'è la dichiarazione di rispondenza e quando la si usa?

È il documento sostitutivo per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 la cui dichiarazione di conformità è andata persa o non è mai stata emessa. Attesta la rispondenza alla normativa in vigore all'epoca della costruzione e la rilascia un professionista iscritto all'albo, oppure il responsabile tecnico di un'impresa abilitata, in entrambi i casi con almeno cinque anni di esperienza nel settore.

La dichiarazione di conformità serve per la detrazione fiscale?

Sì, compare fra i documenti da conservare per l'agevolazione sugli impianti fotovoltaici, insieme a fatture, bonifici parlanti, schede tecniche dei componenti e comunicazione al distributore. L'Agenzia delle Entrate può richiederli in fase di controllo, e la documentazione va conservata per tutto il periodo di fruizione della detrazione più i termini di accertamento.

Il DM 37/2008 vale per tutti gli impianti fotovoltaici?

Vale per gli impianti di autoproduzione fino a 20 kW nominali, come stabilisce l'articolo 2 del decreto. Sopra quella soglia il decreto non si applica e la conformità viene attestata con una dichiarazione di esecuzione a regola d'arte ai sensi della Legge 186 del 1968, di norma accompagnata dalla documentazione di un professionista.

Ti potrebbe interessare anche